Circolare n. 3/2024. Alcole etilico destinato alla preparazione di benzina per uso carburazione (nc 2710 12) - formula di denaturazione speciale - vincoli di circolazione e di deposito
Si comunica che sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata pubblicata, con nota prot. n. 31338/RU del 18 gennaio 2024 della Direzione Accise, Ufficio Controlli Accise, la Circolare n. 3/2024, qui in allegato, concernente l’oggetto: "Alcole etilico destinato alla preparazione di benzina per uso carburazione (nc 2710 12) - formula di denaturazione speciale - vincoli di circolazione e di deposito".
Detta Circolare introduce una specifica formula di denaturazione speciale per l’alcole destinato alla additivazione o alla miscelazione con benzina (NC 2710 12) - aggiunta di 1 litro a 15°C di benzina per ogni ettolitro anidro di alcool etilico, misurato a 15°C - in modo tale da poterlo univocamente identificare per la successiva sottoposizione, come previsto dall’art.11, comma 1, del D.M.524/96, alla disciplina fiscale dei prodotti energetici definendo anche che, come stabilito dalle tavole alcolometriche internazionali OIML R22, per ottenere il volume anidro a 15°C dell’etanolo, si deve moltiplicarne il volume anidro a 20°C per il fattore 0,995025.
Oltre a quanto sopra, il documento fornisce le prescrizioni per le seguenti attività:
- Operazioni di denaturazione dell’alcol etilico per uso autotrazione;
- Circolazione dell’alcole DS per uso autotrazione;
- Assetto del deposito fiscale di utilizzazione dell’alcol DS con i relativi casi particolari;
- Comunicazioni telematiche del depositario autorizzato relative all’additivazione ed all’estrazione della benzina additivata con alcol DS.
I depositari autorizzati che eserciscono impianti di additivazione di etanolo DS alla benzina, sono tenuti a adeguarsi alle nuove disposizioni impartite entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della Circolare in questione.